Comunitaria 2009: licenziato dalla Camera dei Deputati il provvedimento che disciplina annualmente gli obblighi comunitari dell’ Italia

di isayblog4 19 views0

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La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge su “Disposizioni per l’ adempimento di obblighi derivanti dall” appartenenza dell’ Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009″ con alcune modifiche al testo del Governo. In particolare, è stata rivista la norma sulla disciplina relativa ai requisiti acustici degli edifici e dei loro componenti di cui all’ art.11 della L. 88 / 09 (comunitaria 2008).

La disposizione che l’ Ance aveva richiesto ed auspicato prevede che, in attesa dell’ emanazione dei decreti legislativi, l’ articolo 3, comma 1, lettera e) della L. 447 / 95, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori – venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’ arte asseverata da un tecnico abilitato.

È stato esteso da sei a dodici mesi dall’ entrata in vigore della legge 88 / 09 il periodo della delega al Governo per l’ adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ ambiente esterno e dell’ ambiente abitativo, dell’ inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.

In corso di esame è stato aggiunto un ulteriore criterio direttivo tra quelli previsti per l’ esercizio della delega legislativa mirata all’ attuazione della normativa comunitaria, di cui all’ art.2 del provvedimento, per cui:

– nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell’ acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi.

– viene portato a 24 mesi (da 18) il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal testo per il recepimento di direttive comunitarie, al fine del coordinamento delle stesse con le norme già vigenti nelle stesse materie.

– vengono introdotte norme di modifica alla L.11 / 2005 sulle norme generali sulla partecipazione dell’ Italia al processo normativo dell’ Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

In particolare, viene riformulato l’ art.15 relativo alla relazione annuale presentata dal Governo al Parlamento. Al riguardo, la nuova norma prevede la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di due relazioni.

La prima relazione indica:

– gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell’ anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e ciascuna politica dell’ Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell’ UE. Nell’ ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell’ Unione europea;

– gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell’ Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l’ anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

– le strategie di comunicazione del Governo in merito all’ attività dell’ Unione europea e alla partecipazione italiana all’ Unione europea.

La seconda relazione concerne:
– gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell’ anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell’ Unione europea, alle questioni istituzionali, alla Politica estera e di sicurezza comune dell’ Unione europea nonché alle relazioni esterne dell’ Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’ Unione;

– la partecipazione dell’ Italia al processo normativo comunitario con l’ esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell’ emanazione degli atti normativi comunitari;

– l’ attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’ andamento dei flussi finanziari verso l’ Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l’ Italia;

– il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’ Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

– l’ elenco e i motivi delle impugnazioni delle decisioni della Comunità europee deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell’ articolo 14, comma 2 della legge.

Viene previsto, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettano le relazioni suddette anche alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato – Regioni e alla Conferenza dei presidenti dell’ Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

Viene, altresì, modificato l’ art.15 bis della legge 11 / 05, relativo all’ informazione del Governo al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l’ Italia. Al riguardo viene previsto che l’ elenco, articolato per settore e per materia, concernente le sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell’ Unione europea, i rinvii pregiudiziali, le procedure d’ infrazione e i procedimenti d’ indagine formale avviate dalla Commissione, nonché le informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure suddette vengano trasmessi ogni tre mesi, anziché sei.

Viene disposto, inoltre, che nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell’ articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni siano trasmesse ogni mese.

Il testo passa ora alla seconda lettura del Senato.

Fonte: Ance

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