Confedilizia: maltempo, a che servono i consorzi di bonifica?

di isayblog4 58 views1

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I danni arrecati dal maltempo sono oggetto di una nota della Confedilizia con riferimento ai compiti istituzionali dei Consorzi di bonifica

“Di fronte a straripamenti, allagamenti, smottamenti e a tutti i danni idrogeologici che gravano in questi giorni in molte zone della Penisola, bisogna chiedersi – rileva la Confedilizia – quale sia stato il destino dell’ oltre mezzo miliardo di euro pagato annualmente dai proprietari a decine e decine di Consorzi di bonifica per essere difesi da fenomeni naturali.

A fronte di un sistema fondato su un autogoverno che non si confronta con nessuno – annota l’ Organizzazione storica dei proprietari di casa – c’ è da interrogarsi sull’ utilità di strutture che periodicamente vantano (nella miriade di cause che li sommerge, nei tribunali e nelle commissioni tributarie) la propria insostituibile funzione e che puntualmente vengono smentite dagli eventi della natura“.

Ufficio Stampa

Commenti (1)

  1. Confedilizia tocca il problema prendendolo però in coda e trascura la testa che è la più importante. I consorzi di bonifica infatti e per tali intendo quelli preposti istituzionalmente alla difesa del territorio da smottamenti, frane e dissesti idrogeologici (non anche quelli che hanno finalità di gestione di risorse idriche e distribuzione dell’acqua in favore dei proprietari dei terreni ricadenti in bacini predeterminati per valorizzarne al meglio la redditività), percepiscono tributi, ai quali il contribuente non può sottrarsi in quanto obbligatori per coloro che possiedono beni immobili ricadenti nel bacino di operatività consortile. Se il consorzio non assume accorgimenti o adotta misura atte a scongiurare il pericolo di frane o altri eventi dannosi, non omette solo propri compiti istituzionali, condotta perseguibile anche per via gerarchica, ma quella linea evoca l’arricchimento senza causa ex art. 2041 del C.C. Il socio danneggiato, in tali casi, può far valere le proprie ragioni in giudizio, nei confronti del consorzio, per i danni patrimoniali, biologici ed esistenziali sofferti e riconducibili all’evento calamitoso. Si può, ipotizzare inoltre, nella fattispecie, la colpa grave o gravissima del consorzio che pur prevedendo allagamenti per tracimazione di torrenti (nella stagione delle piogge – autunno, primavera), non ne rinforza gli argini; pur prevedendo frane di costoni sovrastanti, non alza muri di contenimento o adotta altri sistemi per evitarle o limitarne gli effetti dannosi; pur prevedendo allagamenti di locali interrati, seminterrati o del piano terra, non provvede alla pulizia di fossi/canali di scolo di acque meteoriche.
    Quale estrema ratio ed in caso di eventi dannosi di estrema gravità (morti e stragi), non si eslude del tutto la possibilità di invocare l’omissione di atti d’ufficio ora derubricato in abuso d’ufficio ex art. 328 del C. P. (il consorzio è configurabile P.A. ed i suoi Organi espletano pertanto pubblice funzioni), così come sostituito dall’art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86.
    Non escluderei, almeno per i casi gravissimi, di chiamare in causa i terzi per responsabilità solidale con il consorzio. I comuni che hanno aderito al consorzio, hanno conoscenza approfondita e capillare del proprio territorio e seguono con costante monitoraggio gli eventi naturali che possono provocare danni, in taluni casi costituendo stazioni di osservazione. Ebbene in questi casi, il comune può esser chiamato in causa per solidarietà passiva con il consorzio, atteso che ha aderito al consesso per stornare da se un obbligo di natura pubblica, ma ha di fatto consentito che il cittadino, proprietario di bene immobile nel comprensorio consortile, venisse assoggettato a tributo per un servizio (pubblico), in realtà non fornito o mal fornito, in aggiunta ad altri
    Avv. Mancini Adelio

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