La Mediazione civile: una buona legge, ben riuscita e fortunata

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Qualcuno vorrebbe farle prendere il nome di immoralità, afferma Giovanni Pecoraro, presidente dell’ A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l’ Arbitrato & la Conciliazione). La nuova legge 28 / 2010 è stata scritta nel rispetto del quadro regolatorio europeo ed in sede di recepimento delle direttive comunitarie non si sono verificate improprietà da dover essere ora superate – continua il presidente Pecoraro – intervenuto in una conferenza stampa per l’ inaugurazione di una camera di conciliazione presso il Comune di Battipaglia nel Salernitano. I Tribunali sono già in ritardo sulla mediazione civile da demandare agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati. Infatti, sono circa un milione e mezzo i procedimenti che già dal 20 marzo 2010, potevano e possono essere risolti attraverso il tentativo di conciliazione affidato a conciliatori altamente professionalizzati, così come disposto dal 2° comma dell’art. 5 del D.Leg.vo n. 28 / 2010.

Nella mediazione civile anche le controversie fra coniugi

 Nella mediazione civile anche le controversie fra coniugi. La mediazione e i requisiti per lo svolgimento dell’ attività di mediatore familiare sono di competenza statale e non regionale, questo è quanto stabilito dalla corte costituzionale con la sentenza numero 131 del 12 aprile 2010, che ha dichiarato anticostituzionale la legge regionale del Lazio del 24 Dicembre 2008 ”Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”, ritenendola in contrasto con l’ articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza legislativa sui principi fondamentali in materia di professioni.

CONF.AS (Confederazione delle Associazioni). Giudici ed avvocati protagonisti della mediazione civile

 CONF.AS (Confederazione delle Associazioni). Giudici ed avvocati protagonisti della mediazione civile. Dal 20 marzo 2010, con l’ entrata in vigore del D. Leg. N. 28 del 4 marzo pubblicato sulla G.U. n. 53, in attuazione dell’ art. 60 della Legge n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati sono tenuti, all’ atto del conferimento dell’ incarico, ad informare l’ assistito, che si presenta presso lo studio per la tutela di un diritto disponibile, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’ informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’ avvocato e l’ assistito è annullabile.