Mediazione Civile Ordinanza del Tar: accolte le sagge richieste dell’A.N.P.A.R.

 Il TAR Lazio del 12 aprile 2011 ha emesso un’ordinanza “interlocutoria” che non, ha valore definitivo, è servita, soltanto a tenere aperto il dialogo tra coloro che hanno proposto il ricorso e i cittadini.

L’ordinanza emessa può essere suscettibile di cambiamenti e sviluppi, ma, l’ossatura della legge resta ed è quella stabilita nell’art. 60 della Legge 69/2009, nel D. Leg.vo 28/2010 e nel D.M. 180/2010. L’aver dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale di alcuni commi dell’art. 5 , non ha fatto altro che rafforzare l’istituto della mediazione civile, che comunque resta vigente così come pubblicata. Salvo che la Corte Costituzionale non smentisca se stessa a proposito di procedibilità di alcune controversie civili, (sentenze: cfr. Corte Cost. 13 luglio 2000, n. 276; Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 82 e, in relazione al giusto processo, Corte Cost. 19 dicembre 2006, n. 436 – n. 47 del 1964, nn. 56, 83, 113 del 1963, n. 40 del 1962 – n. 46 del 1974 -) per ora è necessario solo “isolare” chi fino ad oggi ha solo mirato all’aggravamento dei conflitti sociali.

I primi guai per gli avvocati contrari alla mediazione

 Avvocati nei guai per non aver ottemperato all’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di conciliazione per le materie entrate in vigore il 20 marzo 2011.

Il presidente del tribunale di Prato, Dott. Francesco Antonio Genovese, ha alleggerito la posizione dell’avvocato che ha presentato direttamente un domanda giudiziale per una materia obbligatoriamente conciliabile, risultato: le parti sono state invitate a trovarsi un organismo per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Irrilevante è stata da parte dell’avvocato l’esibizione della “famosa informativa” fattasi firmare del cliente, valida solo per le materie e per la tutela di diritti disponibili non rientrante fra quelle previste dall’art. 5 del D.Leg. 28/2010. Anche per queste “informative” quando verranno al “nodo” ed al vaglio del giudice nasceranno guai seri, staremo a vedere come l’avvocato giustificherà al proprio cliente il mancato componimento conciliativo che poteva essere fatto a costo zero. C’è da dire che il presidente del Tribunale, nei confronti di questo avvocato poco propenso alla mediazione, è stato molto benevole.

Mediazione civile: i vertici dell’O.U.A. temono i giovani avvocati e i praticanti

 Sembrerebbe questa la vera paura che attanaglia il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura. Ospite della trasmissione “UnoMattina” di Rai1, l’avvocato ha lamentato il fatto che a svolgere la mediazione civile non saranno “i grandi avvocati o gli avvocati preparati, ma i praticanti o i giovani che non trovano lavoro”, sottolineando subito dopo, preoccupato, che “ce ne saranno tantissimi”. Queste parole, oltre a dire che tutti gli avvocati che faranno i mediatori civili sono professionisti tutt’altro che grandi e tutt’altro che preparati, hanno fatto sorgere dei seri dubbi su quelle che sono le sue reali intenzioni. Il Presidente dell’Oua ha a cuore, come ha sempre sostenuto, le sorti della giustizia civile italiana e il bene dei cittadini o, piuttosto, teme che gli avvocati “in erba” riescano sul serio a risolvere le controversie private?

ANPAR: prima richiesta OMOLOGA verbale avvenuta conciliazione

 È dell’organismo internazionale di Conciliazione & arbitrato dell’ANPAR (iscritto nel registro degli organismi al n. 24/2008) la prima richiesta di OMOLOGA di un verbale di avvenuta conciliazione.

Giace da circa tre mesi sul tavolo del Presidente del tribunale di Salerno la prima richiesta di omologa di un’avvenuta conciliazione in materia di diritti reali a livello Nazionale. L’avvenuta conciliazione – portata a termine dal Dott. Marenco, conciliatore della Liguria, iscritto all’organismo dell’ANPAR – aveva per oggetto una controversia sorta: ” in conseguenza della sentenza di divorzio R.G. …………………….. il sig……….. sostiene che in merito alla spettanza della casa coniugale la stessa sentenza sopra menzionata si riferisce esclusivamente all’abitazione, sita in……….. Via………, che secondo quanto quanto stabilito dal Giudice sarebbe spettata alla ex moglie sig.ra …………, escludendo pertanto le pertinenze quali il sottotetto annesso all’unità immobiliare e il terrazzo pertinente alla stessa. Al contrario la signora……….. sostiene che la sentenza fa riferimento alla globalità dell’unità immobiliare ricomprendendo quindi sia il sottotetto che il terrazzo“.

Mediazione civile, aperto il dibattito quotidiano su RADIO UNO

 Grazie al presidente Pecoraro, si è aperto il dibattito quotidiano sulla mediazione civile su RADIO UNO, più precisamente nella trasmissione “istruzioni per l’uso”.

Dopo l’intervento del presidente ANPAR, nella trasmissione, il consenso sulla partecipazione dei cittadini alla mediazione civile si fa ogni giorno più largo, anche se, il più delle volte, alcuni interventi su determinati punti sono garbati nella forme ma polemici nella sostanza. Questi punti vanno chiariti, per rispondere a chi fa dell’approssimazione sulla reale portata innovativa della legge. Intervistato il presidente delle camere civili, che nel contesto della sua esposizione sulla mediazione, ha confermato la bontà della nuova legge, ha detto poi che per alcune materie “obbligatorie” le parti si troverebbero prive di difese di fronte al conciliatore.

Mediazione civile: l’O.U.A. fabbrica di menzogne e di ignoranza

 Il ricorso dell’O.U.A. al T.A.R. Lazio non ha precedenti nella storia giuridica del nostro Paese – afferma Pecoraro, presidente dell’Organismo Internazionale della Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R. in attesa di iscrizione quale componente facente parte della piattaforma Europea di Bruxelles come associazione regolamentata rappresentativa degli interessi legittimi della categoria dei mediatori professionali: hanno presentato un ricorso contro l’applicazione del D.M. 180/2010, che suscita perplessità sotto il profilo costituzionale. I vertici dell’O.U.A avrebbero dovuto sapere che un semplice decreto amministrativo non può privare d’efficacia una Legge (n.28 del 2010).

La perdita di potere ”dà alla testa”

In una lettera aperta ai cittadini i vertici politici dell’O.U.A. (Organismo Unitario Avvocatura) si dichiarano vittime dell’entrata in vigore dal 21 marzo c.a., della obbligatorietà della mediazione civile:

– per la ”svendita della giustizia a privati con un’altro aumento ingiustificato di costi a carico dei cittadini”;
– perchè il cittadino avrà l’obbligo di rinvolgerti ad un mediatore prima di rivolgersi al giudice”
– che deve prendere o lasciare, altrimenti non avrà scelga! Dovrà versare un importo variabile da 105 a 9.240 euro, in base al valore della controversia, anche se non intende conciliare;
– che il tuo mediatore potrebbe non essere ”quello sotto casa”, perché potrebbe essere convocato a centinaia di chilometri di distanza, e che, pur in tua assenza, il mediatore potrà fare una proposta di conciliazione fortemente vincolante per il futuro giudizio?

ANPAR, L’O.U.A. suscita solo indignazione nei cittadini

 La ”casta” ha salvaguardato gli avvocati in pensione affondando tutti quelli non pensionati

Dal decreto ”milleproroghe” due notizie una cattiva e una buona per gli avvocati ed entrambe hanno un unico attore protagonista:l’O.U.A. Per fortuna che la notizia cattiva è bilanciata da quella buona. La notizia cattiva è quella che gli avvocati non pensionati, in particolare i più giovani – non ancora inseriti nel mercato delle libere professioni – sono obbligati a versare un contributo previdenziale, che è aumentato dagli originari mille e settecento euro circa agli attuali tremila e cinquecento, a prescindere dal reddito e dal compimento del trentacinquesimo anno di età. La notizia buona, è l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione civile dell’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale che avrà decorrenza a partire dal 20 marzo 2011. l’O.U.A. sapete cosa fa? Indice uno sciopero contro la mediazione e contro i cittadini.

Mediazione civile: forse niente proroga nel decreto milleproroghe

 Mediazione obbligatoria: anche le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti fuori dal decreto milleproroghe?

Tanto sembra capir edallo stop di Napolitano, che ha richiamato l’attenzione sull’ampiezza e sulla eterogeneità delle modifiche. Lo snellimento governativo del decreto milleproroghe dovrebbe prevedere l’eliminazione dell’articolo 2, comma 16-decies (disposizione di proroga al 20 marzo 2012 delle materie sopra citate). Dunque, piena applicazione a partire dal 20 marzo 2011 di tutte le materie di cui all’art. 5 del D. Leg.vo n. 28/2010.

A.N.P.A.R.: chi sono i presidenti dell’ordine degli avvocati che offendono e sfregiano i propri iscritti?

 A.N.P.A.R.: chi sono i presidenti dell’ordine degli avvocati che offendono e sfregiano i propri iscritti?

A volte l’ignoranza della mancata conoscenza di una legge ha lo stesso valore di una firma

E in questi giorni qualcuno,vigliaccamente ed in particolare nei confronti dei giovani avvocati,si sta prendendo il lusso di “avvertire” che chi esercita la nuova attività di mediatore professionale non può esporre tabelle, per pubblicizzare che presso lo stesso ufficio di avvocato, è svolta attività di mediazione professionale, così, come previsto dall’art. 4 comma 2 lettera a) del D.M. 180/2010. Questi vigliacchi, dice Pecoraro – presidente dell’associazione nazionale per l’arbitrato e la conciliazione (ANPAR) – non si firmano, ma si limitano solo ad intimidire verbalmente o a far passare falsi messaggi, nei confronti di chi è debole intellettualmente e di chi ha capito poco dell’importanza di essere autorizzato a presiedere un “ufficio di prossimità” o di delegazione, per l’esercizio dell’attività di mediatore professionale. Di “uffici di prossimità” ne ha parlato ampiamente ed autorevolmente il ministro Angelino Alfanoin occasione dell’entrata in vigore del D. Leg.vo n. 28 del marzo 2010.