Il TAR Lazio del 12 aprile 2011 ha emesso un’ordinanza “interlocutoria” che non, ha valore definitivo, è servita, soltanto a tenere aperto il dialogo tra coloro che hanno proposto il ricorso e i cittadini.
L’ordinanza emessa può essere suscettibile di cambiamenti e sviluppi, ma, l’ossatura della legge resta ed è quella stabilita nell’art. 60 della Legge 69/2009, nel D. Leg.vo 28/2010 e nel D.M. 180/2010. L’aver dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale di alcuni commi dell’art. 5 , non ha fatto altro che rafforzare l’istituto della mediazione civile, che comunque resta vigente così come pubblicata. Salvo che la Corte Costituzionale non smentisca se stessa a proposito di procedibilità di alcune controversie civili, (sentenze: cfr. Corte Cost. 13 luglio 2000, n. 276; Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 82 e, in relazione al giusto processo, Corte Cost. 19 dicembre 2006, n. 436 – n. 47 del 1964, nn. 56, 83, 113 del 1963, n. 40 del 1962 – n. 46 del 1974 -) per ora è necessario solo “isolare” chi fino ad oggi ha solo mirato all’aggravamento dei conflitti sociali.