Le norme contenute nel ddl di riforma del processo penale, messo a punto dal Guardasigilli Alfano, relative al rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, “non sfuggono a dubbi di costituzionalità” con riguardo sia all’ art. 109 (in base al quale l’ Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria), sia all’ art. 112 (che sancisce il principio di obbligatorietà dell’ azione penale).
Lo rileva la Sesta commissione del Csm nel parere sul ddl, attualmente al vaglio della Commissione Giustizia del Senato, che oggi viene portato in plenum. Alla luce di alcune sentenze della Corte costituzionale, Palazzo dei Marescialli osserva che la distinzione operata dall’ art. 3, comma 1, lett. b, del disegno di legge tra sezioni di polizia giudiziaria e servizi di polizia giudiziaria appare difficilmente compatibile con l’ assetto costituzionale nella parte in cui pone solo le prime alla dipendenza dell’ autorità giudiziaria, stabilendo per i secondi che agiscano sotto la direzione dell’ autorità giudiziaria, ma non alle sue dipendenze.